È noto che qualsiasi postazione per l’accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità deve essere presegnalata e resa ben visibile.
Della segnalazione può essere data informazione nel verbale notificato e tale attestazione fa fede fino a querela di falso, ma se nel verbale non è riportato alcun riferimento alla segnaletica non si produce alcuna illegittimità nel procedimento, ferma restando la necessità, a fronte di specifiche censure, di provare il corretto utilizzo della segnaletica prevista dalle norme regolamentari.