La Cassazione si è occupata della responsabilità solidale del pubblicizzato che ha affidato la collocazione della pubblicità sulle strade a una società del settore e ha confermato che il committente rimane obbligato solidalmente con l’autore materiale della violazione, in analogia con l’interpretazione già proposta in precedenti pronunce aventi per oggetto il soggetto pubblicizzato nella propaganda elettorale.