Furto con strappo e furto con destrezza: i confini applicativi nella più recente giurisprudenza della Cassazione
La Settima Sezione penale della Corte di Cassazione torna a delineare i limiti distintivi tra il furto con strappo (art. 624-bis, comma 2, c.p.) e il furto con destrezza (art. 625, n. 4, c.p.), confermando la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 624-bis. La Corte ribadisce che lo strappo implica un atto di sottrazione immediata e violenta della cosa dalla persona offesa, anche se la res è tenue o trattenuta debolmente, mentre la destrezza presuppone l’approfittamento di una condizione di disattenzione o la creazione di un diversivo che attenui la vigilanza della vittima. La violenza, ancorché minima e rivolta alla cosa, segna il confine qualificante dello strappo, che esclude la natura furtiva della condotta. La decisione si pone in linea con i precedenti consolidati (Cass. Sez. 2, n. 18682/2015; Sez. 5, n. 44976/2016) e rafforza l’orientamento volto a valorizzare la modalità dell’azione, non la sua intensità, ai fini della qualificazione giuridica che ha portato alla creazione di un reato autonomo di maggiore gravità.