La Settima Sezione penale della Corte di Cassazione conferma la condanna per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, ribadendo che la fattispecie di cui all’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada integra reato, non mero illecito amministrativo, qualora l’agente sia già stato destinatario di una sanzione amministrativa divenuta definitiva. La Corte precisa inoltre che il reato si perfeziona indipendentemente dalla percezione di denaro e che la sospensione condizionale della pena può essere negata sia in presenza di precedenti benefici già concessi, sia in difetto di un giudizio prognostico positivo di non recidiva. L’ordinanza si colloca in continuità con i precedenti più recenti (Cass. Sez. 7, nn. 8508/2024, 4537/2024, 49548/2023) e riafferma il rigore interpretativo volto a contrastare la reiterazione delle condotte di abusivo parcheggio, fenomeno di crescente impatto sociale nelle aree urbane, connesso alla percezione della sicurezza urbana da parte dei cittadini.