La Seconda Sezione civile della Cassazione accoglie il ricorso di un avvocato che aveva ottenuto l’annullamento di un’ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, censurando la compensazione integrale delle spese disposta dal giudice di pace e confermata in appello. La Suprema Corte ribadisce che, dopo il d.l. n. 132/2014 e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione può essere pronunciata solo nei casi tipizzati (soccombenza reciproca; assoluta novità; mutamento giurisprudenziale; sopravvenienze con assoluta incertezza di pari gravità), imponendo una motivazione specifica e non apparente. È escluso che ragioni di opportunità o l’auto-difesa della parte vittoriosa possano integrare i presupposti dell’art. 92, comma 2, c.p.c.