Tentata rapina impropria e violenza per l’impunità: la Cassazione conferma la configurabilità del reato e nega la lieve entità ex Corte cost. n. 86/2024
La Cassazione ribadisce che integra il tentativo di rapina impropria la condotta di chi, dopo atti idonei e non equivoci alla sottrazione, usa violenza o minaccia per assicurarsi la fuga (art. 628, comma 2, c.p.), anche se la cosa non è stata materialmente asportata. La violenza sul vigilante (ma potrebbe essere a danno di chiunque), esercitata per garantirsi l’impunità, qualifica il fatto come rapina impropria tentata. Esclusa l’applicabilità della lieve entità di cui alla sent. Corte cost. n. 86/2024, poiché il danno e l’offesa non sono minimali, e confermata la responsabilità concorrente ex art. 116 c.p. anche per il correo rimasto passivo.