Guida in stato di ebbrezza: onere di allegazione sull’affidabilità dell’etilometro e irrilevanza della discrasia temporale sullo scontrino
La Cassazione conferma la condanna per guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies C.d.S., ribadendo che l’onere di contestare l’affidabilità dell’etilometro grava sull’imputato. Non è necessario che l’accusa produca spontaneamente la documentazione sull’omologazione o sulla verifica periodica, salvo specifiche allegazioni difensive. La discrepanza tra la data del fatto e quella stampata sullo scontrino è considerato un mero errore di aggiornamento e non incide sulla validità della rilevazione, corroborata da ulteriori indizi sintomatici dello stato di ebbrezza.