Cane randagio in autostrada e responsabilità ex art. 2051 c.c.: il caso fortuito libera il gestore solo se imprevedibile e inevitabile
La Cassazione, ribadisce che l’ente gestore di autostrada non risponde dei danni da animali randagi se dimostra l’integrità delle recinzioni e l’efficace vigilanza ordinaria, poiché l’ingresso occasionale del cane integra caso fortuito ex art. 2051 c.c. Il Collegio, richiamando Cass. n. 6826/2021 e distinguendo da Cass. n. 9610/2022, precisa che il fortuito, per avere efficacia liberatoria, deve essere estraneo alla sfera di controllo del custode e imprevedibile secondo l’ordinaria diligenza, riaffermando l’autonomia del giudice di merito nell’apprezzamento del fatto. Questo principio può essere esteso a qualsiasi situazione su ogni tipologia di strada.