Prendendo a spunto una recente pronuncia di legittimità in tema di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., si offre una riflessione sistematica sul caso fortuito quale causa oggettiva di esclusione della responsabilità. Si ribadisce che l’evento fortuito, per interrompere il nesso causale, deve essere accertato con criteri tecnico-scientifici e non su mere valutazioni empiriche. Il principio, di portata generale, unifica le nozioni civilistica, penale e amministrativa del caso fortuito come fattore imprevedibile e inevitabile, estraneo alla sfera di controllo dell’agente, che delimita l’imputazione oggettiva.