La Corte ha ribadito che la contravvenzione di getto pericoloso di cose tutela la sicurezza pubblica e la tranquillità collettiva contro condotte idonee a offendere o molestare persone, anche in assenza di danno concreto. È sufficiente la potenzialità offensiva del gesto, come il versamento o lancio di liquidi verso spazi comuni, per integrare il reato. Punibile a titolo di dolo o colpa, la fattispecie conserva attualità nella tutela della convivenza civile e della sicurezza urbana, costituendo la soglia minima di difesa dell’incolumità e del decoro nei rapporti quotidiani.