La Corte ha precisato che la violenza o minaccia esercitata dopo la sottrazione di un bene integra la rapina impropria quando è diretta ad assicurare il possesso della refurtiva o l’impunità, indipendentemente dalla distanza temporale dal furto. Il requisito della “immediatezza” ha natura funzionale e non cronologica. È inoltre chiarito che, nel reato continuato, le aggravanti dei reati meno gravi non incidono sulla pena base del reato principale. La decisione rafforza la coerenza interpretativa dell’art. 628, comma 2, cod. pen., offrendo un orientamento utile per la qualificazione unitaria della condotta violenta.