La Corte di Cassazione ha chiarito di nuovo che il campione ematico prelevato per finalità diagnostiche in ambito sanitario è pienamente utilizzabile nel processo penale per guida in stato di ebbrezza, anche in assenza dell’avviso al difensore. L’obbligo sussiste solo quando il prelievo è disposto dalla polizia giudiziaria per fini probatori. Se l’atto è per finalità diagnostiche e indipendente dall’autorità, i risultati restano legittimamente acquisibili.