L’art. 141 C.d.S. rappresenta una regola cautelare “elastica”, che impone al conducente un adattamento costante della velocità alle condizioni concrete di tempo e luogo, integrando la rigidità dei limiti numerici dell’art. 142. La sentenza in commento chiarisce come la violazione di tale norma fondi la colpa stradale anche in presenza di modesti superamenti del limite, se l’andatura risulta inadeguata al contesto prevedibile. Sul piano processuale, la Corte distingue tra inutilizzabilità “fisiologica” e nullità patologica in caso di tardiva discovery di un filmato: se la difesa ha avuto conoscenza effettiva dell’atto prima del dibattimento, la prova resta utilizzabile.