Tamponamento in autostrada e analisi della possibile corresponsabilità del tamponato
La Cassazione ha confermato la responsabilità per omicidio colposo del conducente di un autobus che tamponò un’auto in autostrada, escludendo il concorso di colpa della vittima. La Corte ribadisce che non esiste un limite minimo generale di velocità e che la marcia a 60 km/h non integra violazione del Codice della strada né intralcio alla circolazione. In linea con precedenti consolidati, viene riaffermato che il tamponamento è ordinariamente imputabile al veicolo che sopraggiunge, salvo condotta imprevedibile della vittima, qui insussistente.