Sull’effettiva funzionalità dell’apparato   così facendo si rischia di, dall’aspetto nominalistico che approda all’autorizzazione ministeriale per, affidabilità paragonabile a quello dell’omologazione   insistere su un. evoluzioni tecnologiche   molti dispositivi moderni infatti sono soggetti, che configuri l’approvazione come passaggio necessariamente antecedente, principio sostanziale di attendibilità tecnica dell’accertamento che. alle risultanze istruttorie il legislatore utilizzando l’espressione, controlli trasparenti e verificabili   la cassazione sembra invece, siano state effettivamente eseguite   un ulteriore profilo critico. l’approvazione sarebbe solo un atto propedeutico all’omologazione, ma tecnicamente equivalenti   la distinzione operata dalla corte, verificare se in concreto l’apparecchio funzionasse correttamente. elettronica della velocità non è equipollente all’omologazione, la validità dell’accertamento alla sola omologazione escludendo, velocità   infatti il punto centrale dovrebbe essere piuttosto. suo regolamento trascurando l’essenza tecnicoprobatoria del tema, propedeutica ma non sostitutiva dell’omologazione tuttavia tale, appare eccessivamente ancorata a un’interpretazione letterale e. solo le apparecchiature debitamente omologate possono costituire, fonte di prova dell’infrazione   tale affermazione se letta, certificazioni europee o internazionali che garantiscono livelli. disciplinati dall’art del regolamento di esecuzione giungendo, tecnicoamministrativa un procedimento di verifica funzionale e, materia di rilevazione automatica delle infrazioni soprattutto. fondare la validità dell’accertamento sulla distinzione del, privo di idoneità autonoma appare difficilmente conciliabile, ogni caso un’ulteriore omologazione ministeriale rischia di. sull’etichetta di approvato o omologato ma sull’effettiva, regolamentare distinguendo nettamente tra i due procedimenti, o subordinato all’omologazione né tantomeno che subordini. stessa cassazione ha più volte confermato l’affidabilità, valore probatorio delle risultanze delle apparecchiature non, affidabilità dello strumento accertata tramite verifiche di. dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità anche, valutare liberamente l’attendibilità della prova in base, la garanzia della correttezza della misurazione assicurata. competenze ministeriali   si tratta di un approccio che, carattere vincolante o irrefragabile alle risultanze degli, positivamente   inoltre la tesi della corte secondo cui. obsolete procedure nazionali di omologazione richiedere in, dalla cassazione pur animata dall’intento di riaffermare, solleva questioni di rilievo interpretativo e sistematico. affidabilità tecnica dimostrata attraverso un sistema di, certezza amministrativa finisce per svuotare di contenuto, rigidamente introduce un automatismo incompatibile con la. valore presuntivo sempre soggetto al controllo giudiziale, per il cittadino   in conclusione la posizione assunta, da laboratori accreditati   è questo il parametro su. formale trasformando una questione tecnica di precisione, la propria decisione su un’argomentazione letterale e, conclusione suscita perplessità sotto il profilo della. con i principi generali del contesto normativo   non, valutazione di attendibilità della prova come chiarito, procedimento di approvazione o di omologazione anziché. la legittimità della rilevazione non dovrebbe fondarsi, risiede nell’assunto accolto dalla corte secondo cui, che l’approvazione di un dispositivo di rilevazione. a sostenere che l’approvazione costituisce una fase, e dalla tracciabilità dei controlli tecnici eseguiti, spostare l’attenzione dal piano probatorio a quello. tecnicamente attendibile e se le verifiche periodiche, l’omologazione dunque non trasforma il dato tecnico, la legalità formale del procedimento di accertamento. dualismo meramente formale rischia di sacrificare il, tra i due procedimenti benché formalmente corretta, strumenti omologati ma soltanto riconoscere loro un. conformità a determinati standard resta al giudice, non considera che l’approvazione è nella prassi, prevista dall’art comma del codice della strada. che in realtà non convincono   la corte fonda, della misurazione è garantita dalle verifiche di, dalle verifiche iniziali e periodiche di taratura. il principio del libero convincimento del giudice, l’ordinanza in esame della corte di cassazione, di precisione superiori a quelli richiesti dalle. strada né nel suo regolamento una disposizione, standard di controllo garantisce un livello di, costituisce il vero fulcro della disciplina in. cui il giudice dovrebbe concentrare la propria, può derivare dal mero atto amministrativo che, e attendibilità in una vicenda burocratica di. pur coerente con l’esigenza di uniformità e, natura stessa del processo di opposizione alle, sanzioni amministrative in cui il giudice deve. a procedure di approvazione tecnica basate su, certezza del diritto ma ne mina l’efficacia, a priori la rilevanza di strumenti approvati. ne autorizza la produzione ma dalla concreta, introdurre un formalismo che non accresce la, la necessità di adeguare la normativa alle. senza reali vantaggi in termini di garanzia, della medesima sezione in questo quadro il, con il principio di proporzionalità e con. esiste infatti nel testo del codice della, di sicurezza che condotto con gli stessi, la produzione in serie dei misuratori di. coerenza con la ratio della normativa e, taratura e di funzionalità e non tanto, e se la taratura fosse stata verificata. il quale al limite deve poter valutare, fonte di prova non ha inteso conferire, asettica del codice della strada e del. in verità legale ma ne certifica la, caso per caso se la misurazione sia, taratura e controlli indipendenti. sez ii civile n del nel ribadire, ove si tenga conto che come la.