L’ordinanza della Cassazione, che distingue rigidamente tra approvazione e omologazione degli autovelox, conferma ormai un indirizzo in seno alla stessa seconda sezione civile, ma senza offrire nuovi argomenti convincenti, attestandosi sul mero formalismo letterale. Nessuna norma del Codice della strada prevede che l’approvazione sia fase propedeutica all’omologazione, né che solo i dispositivi omologati producano prove valide, in quanto la norma fa riferimento a fonti di prova che possono quindi essere oggetto di valutazione da parte del giudice. L’affidabilità dell’accertamento non deriva dall’iter amministrativo ma dalle verifiche tecniche di taratura iniziale e periodica, che garantiscono la correttezza della misurazione. Il giudice deve quindi valutare la reale attendibilità dello strumento, non la mera regolarità del procedimento autorizzativo.