Il furto con strappo, previsto dall’art. 624-bis c.p., si distingue dal furto con destrezza per l’uso della violenza esercitata sulla cosa e non sul soggetto, e dalla rapina per l’assenza di aggressione diretta alla persona. La sentenza in commento, dichiarando inammissibile il ricorso volto a una rivalutazione probatoria, ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti. È sufficiente che la motivazione sia coerente e conforme ai criteri di diritto, confermando così la qualificazione della condotta come furto con strappo.