Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti con etilometro – avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore – natura di illecito istantaneo
La pronuncia esamina il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest ex art. 186, comma 7, c.d.s., confermando la responsabilità dell’imputato che, fermato dopo un sinistro, aveva opposto inizialmente un netto rifiuto, salvo dichiararsi disponibile solo ore più tardi. La Corte di cassazione ha ribadito che il reato si perfeziona istantaneamente con il diniego e che non sussiste l’obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. in caso di rifiuto. È irrilevante la successiva collaborazione, essendo la condotta di pericolo già integrata, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità.