La sottrazione del denaro dalle mani del barista integra la fattispecie di cui all’art. 624-bis, comma 2, c.p.
La decisione dei giudici di legittimità ribadisce che il furto con strappo si configura quando l’agente esercita forza sulla cosa già detenuta dalla vittima, anche se minima, per sottrarla alla sua disponibilità. Nel caso, l’imputato aveva strappato banconote dalle mani del barista: la Corte ha escluso il furto semplice, poiché il denaro non era liberamente disponibile, e la rapina, mancando violenza sulla persona. Viene confermata un’interpretazione estensiva dell’art. 624-bis c.p., che non si limita ai tipici scippi ma comprende ogni sottrazione violenta di beni custoditi. La linea di confine con la rapina resta nella direzione della violenza: alla cosa nel furto con strappo, alla persona nella rapina. La pronuncia rafforza la coerenza del sistema repressivo, bilanciando tutela patrimoniale e personale.