La Corte di Cassazione chiarisce il rapporto tra disciplina speciale delle notificazioni in materia di sanzioni stradali e norme generali sul domicilio digitale. Per i verbali anteriori al d.lgs. 217/2017, l’amministrazione poteva utilizzare modalità tradizionali senza obbligo di consultare registri telematici, distinguendo tra notificazioni, soggette a regime speciale, e comunicazioni. Viene esclusa l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni, coerentemente con il principio di legalità e l’art. 11 disp. prel. c.c. L’inosservanza del mezzo comporta nullità sanabile se l’atto raggiunge lo scopo. Oggi la notifica via PEC è obbligatoria, ma non può invalidare retroattivamente atti precedenti. La decisione fornisce un quadro sistematico, tutelando i professionisti ma evitando applicazioni distorte del domicilio digitale.