La Cassazione affronta il tema della responsabilità concorrente tra conducente e pedone in caso di investimento su strisce pedonali. Viene ribadito che il conducente deve modulare velocità e attenzione in modo da consentire l’arresto in ogni momento, essendo altamente probabile la presenza di pedoni. La ridotta visibilità non esclude colpa, ma rafforza l’obbligo di prudenza. La responsabilità del pedone sussiste solo se la condotta sia abnorme, atipica e imprevedibile, idonea a interrompere il nesso causale. L’attraversamento regolare non integra tali presupposti, sicché la responsabilità resta in capo al conducente, eventualmente con concorso del pedone. La Corte conferma l’orientamento volto ad assicurare massima tutela alla vita e all’incolumità dei pedoni, attribuendo al guidatore un dovere primario di prevenzione.