La Cassazione offre un’ulteriore chiarificazione dell’art. 624-bis c.p., evidenziando come il concetto di “privata dimora” resti ancorato alla relazione funzionale del proprietario con l’immobile e non al mero stato manutentivo dell’edificio. La Corte, richiamando i leading case D’Amico (Sez. U, n. 31345/2017) e Zucconi (Sez. U, n. 46625/2015) nonché la recente pronuncia della Consulta n. 117/2021, ribadisce che l’abitazione in cattivo stato, ma non abbandonata, è protetta con la cornice edittale rafforzata del furto in abitazione; a ciò si aggiunge la conferma dell’aggravante di cui all’art. 625 co. 1 n. 2 c.p. in caso di reiterata effrazione.