La Cassazione conferma che, in caso di sospetta guida in stato d’ebbrezza, il campione di sangue prelevato in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria è pienamente utilizzabile anche senza il previo consenso dell’indagato, purché ricorrano i presupposti di legge e siano rispettate le garanzie di attendibilità. La mancanza di consenso non integra alcuna causa di inutilizzabilità e l’eventuale rifiuto costituisce autonoma fattispecie penale, spostando l’interesse difensivo su eventuali vizi tecnici dell’accertamento.