La Cassazione ribadisce che l’etilometro omologato e revisionato gode di una presunzione rafforzata di affidabilità: al pubblico ministero basta attestare la revisione in corso di validità, mentre la difesa deve indicare concreti vizi tecnici per superarla. Il libretto metrologico assume rilievo solo se l’imputato offre indizi qualificati di malfunzionamento; in assenza di tali elementi, la richiesta di sua acquisizione può essere legittimamente respinta senza rinnovare l’istruttoria. L’accertamento etilometrico resta dunque prova autosufficiente, a condizione che gli operatori rispettino protocollo, doppia determinazione e corretta conservazione dello strumento.