Il contributo analizza una recente pronuncia della Corte di Cassazione relativa alla configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso in un caso di minaccia estorsiva non accompagnata da violenza esplicita. La Corte ha ribadito che è sufficiente l’uso di modalità intimidatorie idonee a evocare l’assoggettamento e l’omertà tipiche delle organizzazioni mafiose, anche in assenza di appartenenza a un sodalizio criminale. Viene approfondito il significato giuridico del “metodo mafioso” e il suo valore come aggravante autonoma. Il commento richiama i principali precedenti giurisprudenziali, tra cui Cass. Sez. VI, n. 36315/2007 e Cass. Sez. II, n. 10411/2021. Si evidenzia infine l’importanza del contesto ambientale e della percezione della vittima nel definire la portata intimidatoria della condotta.