La Corte di Cassazione ribadisce che, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente sussiste anche se la vittima ha tenuto una condotta imprudente, purché questa fosse prevedibile. La colpa si fonda sulla violazione delle regole di prudenza, come quelle dell’art. 141 CdS, la cui inosservanza ha determinato un rischio concretizzatosi nell’evento. Anche in assenza di accertamento tecnico preciso sulla velocità, i danni al veicolo possono legittimamente fondare il giudizio di eccesso di velocità. In tema di attenuanti generiche, la loro esclusione può basarsi sulla semplice mancanza di elementi positivi.