Recidiva biennale e guida senza patente: sufficienza probatoria e discrezionalità del giudice
Una ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, la prova della recidiva nel biennio non richiede una prova documentale, essendo sufficiente un minimo di riscontro, come la testimonianza dell’agente accertatore. L la decisione è in aderenza ai principi di economia processuale e al consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di onere probatorio.