La revisione della patente di guida, regolata dall’articolo 128 del Codice della Strada, costituisce un provvedimento cautelare che viene disposto quando sorgono dubbi sulla permanenza dei requisiti di idoneità psicofisica o tecnica del conducente. In talune ipotesi, individuate dal comma 1-ter, essa si configura come automatica, purché ricorrano precisi presupposti, primo tra i quali la contestazione di una violazione con sanzione accessoria di sospensione della patente. In ogni altro caso, l’Amministrazione agisce in via discrezionale, ma deve motivare in modo adeguato sulla presenza di specifici elementi che facciano dubitare dell’idoneità. La sentenza del TAR ha affrontato proprio il profilo distintivo tra revisione obbligatoria e revisione discrezionale.