La revisione della patente di guida
L’articolo 128 del codice della strada disciplina l’istituto della revisione della patente di guida, strumento di natura cautelare per assicurare che il conducente conservi i requisiti fisici, psichici e tecnici presupposti al rilascio e alla conservazione dell’abilitazione. Non si tratta di una sanzione amministrativa, bensì un provvedimento di natura preventiva e discrezionale, come confermato dalla Suprema Corte e da numerose pronunce dei giudici amministrativi. Il Prefetto, gli uffici della Motorizzazione, a vario titolo, sono gli organi deputati a valutare i casi in cui sussistano dubbi o circostanze tali da imporre la revisione. Le ipotesi previste dai commi da 1 a 1-sexies coprono diverse casistiche, dalla perdita temporanea di coscienza all’incidente con lesioni gravi, fino ai casi di patologie incompatibili con la guida e alla sussistenza di dubbi circa la persistenza dei requisiti, anche in ragione dell’uso di alcol, droghe e sostanze psicotrope in genere.