Già in passato si erano poste questioni circa l’eventuale violazione delle norme a tutela della privacy e la legittimità dei verbali per le violazioni in materia di velocità a seguito di accertamenti effettuati con strumenti elettronici gestiti senza la presenza degli agenti. La Cassazione ha confermato che l’eventuale violazione del d.lgs. 196/2003 non ha alcun effetto circa la correttezza del procedimento sanzionatorio e, quindi, senza nemmeno valutare se vi è stata la lamentata violazione, respinge il ricorso. Questo non significa che non si debbano osservare le norme del decreto per la tutela della riservatezza dei dati personali, perché dalle violazioni possono conseguire pesanti sanzioni amministrative e penali, ma in ogni caso la legittimità del verbale non ne risente.