La Corte di Cassazione ha chiarito che la visibilità delle postazioni di controllo della velocità è un requisito imprescindibile per la legittimità degli accertamenti, ma non gode di prova privilegiata, essendo un elemento soggettivo e variabile. L’indicazione nel verbale può essere contestata senza necessità di querela di falso, ma l’onere della prova della mancata visibilità spetta all’opponente. Il giudice d’appello deve valutare le questioni connesse, anche se non esplicitamente sollevate, assicurando un riesame completo della vicenda alla luce delle circostanze concrete.