La Corte Costituzionale ha ritenuto che tutte le disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, condotti da conducenti residenti in Italia, ancorchè non più vigenti, siano state adottate in violazione dell’articolo 77 della Costituzione. Il giudizio di incostituzionalità riguarda unicamente le norme previgenti e avrà quindi effetto solo sui rapporti ancora in essere, come ad esempio quelli ancora oggetto di gravame.
Quindi, il giudizio non ha alcun effetto sulle nuove disposizioni che regolano la stessa materia e che sono contenute negli articoli 93-bis e 132 del codice della strada.