La Cassazione ha ribadito che la prescrizione delle sanzioni amministrative è regolata dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con rinvio alle norme del codice civile in tema di prescrizione delle obbligazioni. Pertanto la prescrizione è interrotta da qualsiasi atto idoneo a mettere in mora il debitore e tale è anche il verbale di accertamento della violazione, una volta notificato al soggetto tenuto al pagamento della sanzione.