Il codice della strada, in termini analoghi rispetto all'articolo 8 della legge 689/81, pur senza definirlo, disciplina il cumulo giuridico, cioè, quando sono commesse piiù violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo un istituto potenzialmente più favorevole rispetto al cumulo materiale delle sanzioni.
Tuttavia, se il cumulo giuridico può trovare applicazione con maggiore coerenza nel caso di violazioni la cui applicazione è regolata unicamente dalla legge del 1981, quando invece si tratta di illeciti che trovano la loro disciplina sanzionatoria all'interno del Titolo VI del codice della strada, la questione diventa complessa e non trova un adeguato sfogo in un procedimento come poterebbe essere, per le altre sanzione, quello dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione.